Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5449 del 13 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché possa parlarsi di concorso di persone nel reato è necessario, sotto l'aspetto soggettivo, che esista nei compartecipi la coscienza e volontà di concorrere con gli altri nella realizzazione del reato, essendo ravvisabile il concorso anche se in alcuni dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista in quel soggetto la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente; sotto il profilo oggettivo è necessario che il soggetto abbia apportato un contributo di ordine materiale o anche solo psicologico idoneo, con un giudizio di prognosi postumo, alla realizzazione della condotta tipica di un reato posta in essere da un numero di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza del reato stesso.

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