Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9590 del 14 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui: non il compimento, da parte di ognuno, dell'attivitą materiale in cui si estrinseca l'azione. Ne consegue che il concorso nella detenzione non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa (fattispecie in tema di detenzione di sostanze stupefacenti).

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