Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 25705 del 12 giugno 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, č necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalitą unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontą di agire in comune. Inoltre, nel caso in cui taluno abbia deciso di subentrare in un progetto criminoso da altri intrapreso, č necessaria una pił attenta motivazione del giudice di merito in ordine al dolo di partecipazione, occorrendo la dimostrazione che il subentrante conoscesse quanto gią realizzato dai singoli compartecipi, quanto fosse ancora da realizzare e quali fossero i compiti specifici di ciascuno. (Principi affermati dalla S.C. in una fattispecie di turbata libertą degli incanti relativamente ad una licitazione privata per l'acquisto di macchinari sanitari, che aveva comportato una lunga procedura protrattasi nel tempo, tanto da interessare diversi amministratori, tutti chiamati a rispondere a titolo di concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 c.p.).

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