Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2148 del 18 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concorso morale la partecipazione psichica consiste nell'aver provocato o rafforzato l'altrui proposito criminoso e cioè l'attività del partecipe deve influenzare la commissione del reato o perché provoca o rafforza il proposito criminoso (istigazione) o perché ne facilita la preparazione o l'attuazione (agevolazione). Ne consegue che l'azione deve rendere più probabile l'offesa o favorirla, per cui non sussiste responsabilità allorquando il destinatario della anzidetta azione istigatrice sia già fermamente determinato a commettere il crimine e che il solo criterio della causalità materiale o oggettiva non è sufficiente, pur avendo notevole importanza, mentre è necessaria anche una valutazione di ordine psicologico. (Nella specie, la Corte ha annullato il capo della sentenza di merito con il quale si era riconosciuto il concorso morale di un imputato nel delitto di omicidio terroristico di un magistrato), ritenendo che avrebbe dovuto essere accertato se l'imputato, a titolo di concorso morale nell'omicidio stesso, avesse avuto la consapevolezza che negli ambienti da lui frequentati e di cui era l'«ideologo» l'idea da lui manifestata fosse condivisa).

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