Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9612 del 1 ottobre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Rientra nell'attivitą costitutiva del concorso nel reato non solo quella che si concretizza nella partecipazione all'esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella morale che esplicandosi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontą di un determinato reato nell'autore (o negli autori) materiale di esso, ne costituisca, sotto il profilo oggettivo, adeguata concausa efficiente. Pertanto in caso di un accordo preventivo alla commissione del delitto di rapina (delitto presupposto) tra l'autore (o gli autori) materiale di tale delitto, e colui che promette un'attivitą di assistenza ed aiuto post delictum, consapevolmente determinatrice, istigatrice o rafforzatrice della volontą criminosa del terzo e con rilevanza causale rispetto alla rapina, si configura appunto un'ipotesi di concorso morale in tale delitto, con esclusione della configurabilitą di una responsabilitą per ricettazione.

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