Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8017 del 16 luglio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Di fronte ad un comportamento meramente omissivo o alla presenza dell'imputato alla ideazione, preparazione o esecuzione del delitto, il giudice deve valutare con rigore logico il comportamento dell'imputato onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale. Non può, però, non ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza, ma sia ancora in corso, è l'ipotesi del reato permanente, che postula il protrarsi nel tempo della condotta criminosa; esplichi una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che si esaurisca in un rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato.

(massima n. 2)

Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che se dagli atti risultava un qualche contributo dato dall'imputato al protrarsi del sequestro nel tempo, per l'aiuto psicologico offerto al suo datore di lavoro, accompagnandolo sia pure non frequentemente al luogo di prigione dell'ostaggio, e l'ausilio dato ai sequestratori, continuando ad esplicare «nello stesso modo» la propria attività lavorativa pur sapendo che sul terreno sul quale lavorava era in atto un sequestro di persona, e quindi, fornendo una copertura «all'impresa» criminosa in svolgimento creando una parvenza di «normalità», non poteva poi escludersi con certezza il concorso del predetto, sia pure quale partecipe e non come correo).

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