Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9482 del 10 settembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurazione del concorso di persone nel reato non è richiesto il cosiddetto previo concerto, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea che intervenga nel corso dell'esecuzione del reato, ovviamente a condizione che l'atto riferibile all'iniziativa dell'autore principale, e addebitato al correo a titolo di concorso pieno, rappresenti una naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere in precedenza di comune accordo. Ne consegue che se, nel momento in cui uno dei correi, per assicurare a sé e agli altri partecipi il prodotto, il profitto e l'impunità del reato in precedenza commesso, trasmoda nell'uso di una violenza in precedenza programmata con previsione dell'uso delle armi, e si serve di queste ultime per uccidere, il risultato dell'azione individuale non può che essere riferito anche ai correi a titolo di concorso pieno, e non già a titolo di concorso anomalo.

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