Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6211 del 27 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ricorre il concorso di persone nel reato nell'ipotesi di presenza, non casuale, di un soggetto sul luogo del delitto da cui la risoluzione criminosa dell'esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. (Fattispecie relativa ad affermazione di responsabilitą, a titolo di concorso, per il reato di cui all'art. 167 c.p.m.p. di militare, che, presente allorquando il coimputato aveva prelevato dal proprio armadietto una bottiglia contenente acido solforico e l'aveva versata all'interno dei motori di una motovedetta, aveva poi recuperato e distrutto detta bottiglia, cosģ apportando un concreto contributo causale e psicologico alla realizzazione del sabotaggio. Era stato sostenuto che tale distruzione non fosse riconducibile nel concorso nel reato ma, al pił, potesse costituire la fattispecie prevista dall'art. 378 c.p.).

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