Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6382 del 25 giugno 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concorso di persone nel reato, la disposizione di cui all'art. 114, comma 2, c.p., che esclude l'applicabilitą dell'attenuante della minima partecipazione nelle ipotesi di aggravamento del reato ai sensi dell'art. 112 c.p. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque), si riferisce anche a quelle ipotesi in cui il numero delle persone concorrenti sia considerato, da diversa norma, aggravante speciale di un determinato reato. (In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che la predetta attenuante sia applicabile nel caso di rapina commessa da pił persone riunite ed aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p.).

(massima n. 2)

In tema di concorso di persone nel reato, la promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri configura un accordo preventivo mediante il quale si realizza una partecipazione psichica nel delitto stesso sotto forma di istigazione in quanto č volto a creare o rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale, sicuro cosģ di conseguire il prodotto del reato.

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