Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 574 del 28 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concorso di persone nel reato non esige imprescindibilmente - soprattutto quando si tratti di condotte articolate e protraentisi nel tempo come quella di importazione di stupefacenti - che tutti i concorrenti esplichino attivitą identiche o analoghe o insostituibili rispetto all'avveramento del fatto, essendo sufficiente che i diversi apporti si configurino in termini di funzionalitą, utilitą o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale. (Fattispecie in tema di traffico di sostanze stupefacenti).

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