Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3011 del 8 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La recidiva — in quanto costituisce uno status personale dell'imputato ed una circostanza aggravante del reato — può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Detto principio opera anche in sede di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, con la conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione desumere la recidiva dal certificato penale in mancanza di una dichiarazione giudiziale in sede cognitiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.