Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9029 del 22 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce erronea applicazione della legge penale, motivo di nullitą ai sensi dell'art. 524, n. 1, c.p.p., la mancata inclusione della recidiva nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p. Tale norma, in tema di concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti, al quarto comma espressamente stabilisce che il giudizio di comparazione debba applicarsi anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, vale a dire anche alla recidiva (art. 70, ultimo comma, c.p.).

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