Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2031 del 17 marzo 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In base alla normativa sulla recidiva introdotta con la “novella” n. 220 del 1974, il giudice ha la facoltą di escludere la recidiva, che nonostante la particolare natura di qualificazione giuridica inerente alla persona del colpevole, riceve nel vigente ordinamento penale un trattamento giuridico del tutto identico a quello previsto in generale per le circostanze aggravanti del reato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.