Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2140 del 18 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre l'incapacitą di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, l'incapacitą di intendere e di volere da immaturitą ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'etą evolutiva, l'esame della maturitą mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al reato commesso, attraverso speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore č imputato lungo l'arco evolutivo della personalitą del soggetto e quindi con un maggior rigore valutativo, allorché tale fatto si colloca nella fase dell'etą evolutiva.

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