Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10002 del 26 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l'indagine deve essere volta all'accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuente della pena prevista dall'art. 98 c.p. Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato. L'omissione di apposita relazione formulata da esperti o perito non vizia il procedimento neanche in relazione all'art. 11, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, la cui violazione non è sanzionata da nullità, purchè, comunque, risulti che il giudice abbia specificamente indugiato nell'esame della personalità del minore al fine di accertarne la capacità e la seconda come capacità all'autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della condotta in esame.

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