Cassazione penale Sez. V sentenza n. 534 del 22 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la capacitą di intendere e di volere del minore di etą compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacitą intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacitą di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturitą ha carattere relativo, nel senso che la maturitą psichica e mentale del minore č accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'etą evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.

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