Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14674 del 9 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

L'imputabilità del minore va considerata in relazione allo stato evolutivo proprio dell'età, certamente lungi dal compimento e al quale si accompagnano, per fatto naturale, una parziale immaturità, che si prospetta tale se comparata alla condizione del maggiore, approdata alla fase terminale dell'accrescimento fisico intellettivo, ma che è cosa normale se riferita all'età minorile, cui la legge, infatti accorda in ogni caso, con presunzione assoluta una generale considerazione (la diminuente ex art. 98 c.p.) ritenendo naturalmente compromessa la piena capacità di intendere e di volere. La capacità intellettiva e di autodeterminazione, cioè fissata in generale, tanto maggiore deve considerarsi, con la connessa consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso, quanto questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo. Ne consegue che nello stesso soggetto l'imputabilità può sussistere o meno a secondo del tipo di reato commesso.

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