Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15643 del 27 aprile 2005

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte. La cronaca giudiziaria è infatti lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti.

(massima n. 2)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano.

(massima n. 3)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo — che incide sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela — deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.

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