Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8031 del 16 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La desistenza volontaria si differenzia dal recesso attivo in quanto la prima interviene quando s'interrompe l'attività esecutiva, mentre il secondo è ravvisabile quando l'attività esecutiva è compiutamente esaurita e manca solo che l'evento si realizzi. (Fattispecie relativa a ritenuta desistenza volontaria e non recesso attivo del tentativo di estorsione come ritenuto dal giudice d'appello, poiché l'evento si sarebbe potuto realizzare solo se l'agente si fosse presentato per ricevere la somma minacciosamente richiesta in momento anteriore a quello fissato per la materiale consegna).

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