Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10795 del 16 ottobre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di concorso di persone nel reato, qualora uno dei concorrenti desista dall'azione e gli altri, a loro volta, non compiano alcuna ulteriore attività diretta alla realizzazione dell'evento, deve ritenersi configurabile anche nei loro confronti l'esimente di cui al terzo comma dell'art. 56 c.p.

(massima n. 2)

La desistenza volontaria, prevista dal terzo comma dell'art. 56 c.p., è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude ab extrinseco ed ex post l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante perché pervenuta nella fase del tentativo punibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva negato l'applicazione dell'esimente de qua in quanto l'azione aveva già concretato il delitto nella forma del tentativo).

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