Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2772 del 21 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di truffa, integra recesso attivo, e non desistenza, l'adoperarsi fattivamente dell'autore degli artifici e raggiri affinché il destinatario degli stessi non cada in errore. (Nella fattispecie, relativa al reato commesso da un dipendente ai danni dell'ente pubblico attraverso la falsa attestazione dell'orario lavorativo sul foglio presenze, la Corte ha ritenuto che la successiva correzione inoltrata dal soggetto all'ente medesimo circa la durata effettiva dell'attivitą prestata integrasse recesso attivo e non desistenza, posto che l'azione doveva considerarsi ormai posta in essere).

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