(massima n. 1)
La norma dell'art. 56 c.p. non fa esclusivo riferimento alla figura tipica del reato, ma anche a quella del reato circostanziato, per cui l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente reato consumato comporta un problema di semplice compatibilitą logico-giuridica che non tocca il principio della legalitą. Infatti, ai fini della configurazione del tentativo di delitto aggravato, oltre al criterio dell'idoneitą e dell'univocitą degli atti e dei mezzi che possono indicare un proposito criminoso riferibile a un delitto aggravato, acquistano rilevanza e sono compatibili e, dunque, estensibili al tentativo tutte le circostanze, aggravanti o attenuanti, che attengono ai fini dell'azione criminosa.