Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12665 del 22 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di computabilità fra delitto tentato e dolo eventuale è erroneo il richiamo al principio dell'equiparazione, sul piano dell'imputazione alla volontà dell'agente, di tutte le possibili finalità che la condotta può realizzare, senza operare differenza fra il fine principale e quelli collaterali e subordinati e senza escludere quelli la cui realizzazione è soltanto un rischio, cioè una conseguenza non voluta. Infatti, la teoria dell'equiparazione, sul piano finalistico, di tutti i possibili risultati della condotta dell'agente, indipendentemente da ogni valutazione circa il grado di univocità degli atti in cui la condotta si è estrinsecata in relazione al fine perseguito dall'agente, quale desumibile dal complesso delle prove, finisce con il risolversi nella punizione della volontà delittuosa in quanto tale, e non in quanto giunta a concreta realizzazione. La norma di cui all'art. 56 c.p. impone all'interprete di ricostruire sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente, quale emerge dalle modalità di estrinsecazione della condotta dello stesso, allo scopo d'accertare quale sia stato il risultato dal medesimo avuto di mira e rendere in tal modo possibile l'individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. Tutti gli altri eventi, oltre quello in tal modo definito sulla base dell'univocità degli atti posti in essere dall'agente, ancorché in probabile o, peggio, meramente possibile relazione causale con la condotta, ma non voluti dall'agente come conseguenza della propria azione o omissione sono destinati a trovare collocazione al di fuori della sfera applicativa della norma che punisce il tentativo e ad acquistare giuridico rilievo nella sola ipotesi che il bene giuridico protetto subisca effettiva lesione, non anche quando sia semplicemente esposto a pericolo. In conseguenza il dolo eventuale deve considerarsi incompatibile con il delitto tentato.

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