Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4022 del 5 dicembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la denuncia di nuova opera può essere proposta sia con riferimento ad opere illegittime, sia con riferimento ad opere che, pur essendo in sé legittime, cioè attualmente non lesive, siano suscettibili di essere ritenute come fonte di futuro danno, al fine di escludere la ragionevolezza del timore del denunciante (e, quindi, l'esistenza della normale prudenza di cui all'art. 96, comma secondo, c.p.c.) non è rilevante l'inesistenza di attuali lesioni dei diritti dell'attore, essendo — invece — necessario, in relazione alle particolarità dei casi singoli, accertare l'assoluta improbabilità di danno come effetto dell'opera intrapresa dal vicino.

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