Cassazione penale Sez. I sentenza n. 344 del 15 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento soggettivo si atteggia in maniera profondamente diversa a secondo che si tratti di delitto consumato o di delitto tentato e mentre, nel primo, l'evento prevedibile verificatosi, di cui si accetta il rischio, va posto a carico dell'autore del fatto anche se non voluto (dolo eventuale), nella ipotesi di delitto tentato la univocità della condotta, richiesta dalla norma dell'art. 56 c.p., implica che all'agente può essere attribuito solo l'evento che debba considerarsi essere stato previsto e voluto (dolo alternativo).

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