Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9273 del 30 agosto 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio — o il tentato omicidio — appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).

(massima n. 2)

L'idoneità degli atti, richiesta per la punibilità del tentativo, deve essere valutata con giudizio ex ante e in concreto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive della singola fattispecie, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.

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