Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2578 del 18 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, in assenza dell'autorizzazione l'attività di scarico delle acque non può proseguire, pur se la P.A. risulti inadempiente o abbia mantenuto un silenzio ingiustificato. L'interessato in tal caso ha la possibilità di avvalersi dei rimedi giurisdizionali, ma non può certo addurre un inesistente stato di necessità, per continuare nell'illecita condotta. (Nella specie la Corte ha osservato che mancherebbe il requisito della «non volontaria» causazione del pericolo e della inevitabilità, perché lo scarico potrebbe avvenire tramite ditte autorizzate).

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