Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5291 del 2 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che l'eventuale dissenso dalle proposte del vertice di «cosa nostra» esponga il membro dissenziente della «commissione provinciale» ad un grave pericolo di vita, non puņ configurare in suo favore la scriminante di cui all'art. 54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione della commissione medesima venga decisa, essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall'adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni pił importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta. (Fattispecie relativa alla strage di Capaci).

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