Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8436 del 8 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitā per colpa, la specificazione del grado della medesima č indispensabile soltanto nei casi, nei quali si debba pronunciare il risarcimento dei danni o si debba irrogare la pena. In ogni altra ipotesi la omissione va integrata nella competente sede civile, non sussistendo alcuna mancata decisione.

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