Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7678 del 2 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di lesioni colpose incombe sul fisioterapista, nell'espletamento della sua attivitą professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di apposita documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente), lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.

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