Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37001 del 26 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro č destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possono pregiudicarne l'integritā psico-fisica. Egli, pertanto, č esonerato da responsabilitā solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non giā quando l'irrazionalitā della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l'esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni.

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