Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 37606 del 12 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di colpa specifica, nell'ipotesi della violazione di una norma cautelare c.d. «elastica» - che indica, cioč, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti - č comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilitą ed evitabilitą dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello. (Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, in cui l'imputato, che viaggiava a velocitą superiore a quella imposta, ha investito un veicolo che aveva effettuato una improvvisa svolta a sinistra attraversando repentinamente la carreggiata: la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna al risarcimento del danno - essendosi nel frattempo il reato prescritto - ritenendone carente la motivazione che non aveva chiarito se la condotta di guida della vittima fosse prevedibile e se le conseguenze determinatesi nel corso dell'incidente fossero prevedibili ed evitabili).

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