Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11222 del 24 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherā, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento. (Fattispecie in tema di sinistro stradale).

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