Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2269 del 2 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo diretto si sostanzia nella coscienza e volontà di perseguire l'evento tipicizzato nella norma penale. Infatti il dolo diretto od intenzionale non è escluso dalla previsione dell'evento perseguito come meramente possibile, poiché l'incertezza sulla sua effettiva verificazione può derivare dal carattere indiretto dei mezzi usati, che non incide sull'intenzione effettivamente perseguita. Si viene così a determinare una netta distinzione tra dolo diretto e dolo eventuale, non potendo queste due forme di dolo venire a coincidere, in quanto per il primo l'evento tipicizzato costituisce l'oggetto della volontà e della finalità perseguita, mentre per il secondo vi è la rappresentazione della possibilità del verificarsi di un evento accessorio, diverso dalla finalità perseguita.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.