Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3957 del 26 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell'agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalitā esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall'intenzione o, meglio, dalla volontā di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito. Qualora l'indagine limitata alle circostanze estrinseche e obiettive non consenta un sicuro giudizio ai predetti fini, č necessario, in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, l'esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo.

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