Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5342 del 26 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Il dolo alternativo è compatibile con il delitto tentato, giacché in tale forma di dolo l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro dei due eventi casualmente ricollegabili alla sua condotta e alla sua cosciente volontà. Invero, poiché l'art. 43 c.p. afferma che il delitto è doloso allorché l'evento è preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, nell'ambito della condotta dolosa rientra non solo l'evento direttamente perseguito, ma anche quello che, senza costituire l'unico obiettivo della condotta, venga dall'agente posto in correlazione causale con la propria azione.

(massima n. 2)

La circostanza attenuante della provocazione si compone di due elementi, che devono sussistere entrambi, uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima (che può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico, ma anche dalla violazione di norme morali o di costume o comunque da condotte vessatorie, e che in ogni caso deve realmente sussistere, non essendo ammissibile una provocazione putativa), e uno soggettivo, costituito dallo stato d'ira, inteso come eccitazione psichica collegata al fatto ingiusto del soggetto passivo del reato (che può anche non avere carattere di immediatezza, essendo possibile che, di fronte a una serie di atti provocatori protrattisi nel tempo, questi non abbiano l'intensità per stimolare nell'offeso una reazione immediata, ma contribuiscano a determinare una situazione di accumulo per cui, a seguito dell'ultimo atto provocatorio, si scateni una reazione inadeguata allo stimolo reattivo).

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