Cassazione penale Sez. II sentenza n. 11699 del 24 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di elemento psicologico del reato, ai fini della sussistenza del dolo eventuale, non č sufficiente la sola prevedibilitā astratta dell'evento, ma occorre una previsione concreta, nel senso che l'agente deve rappresentarsi — come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione — proprio l'evento che si č in concreto verificato; č inoltre necessaria non solo la rappresentazione ma anche la volontā, che si ha quando l'agente abbia accettato l'evento come conseguenza, quanto meno eventuale, della propria condotta.

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