Cassazione penale Sez. I sentenza n. 832 del 27 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, cosė che la volontā investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilitā dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non č in alcun modo voluta.

(massima n. 2)

Il delitto tentato č incompatibile con il dolo eventuale, nel quale la rappresentazione dell'agente investe il reato solo come possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro.

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