Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7770 del 7 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di elemento soggettivo del reato, il cosiddetto dolo diretto non intenzionale ricorre ogni qual volta la realizzazione dell'evento si presenti all'agente come altamente probabile o certa conseguenza della sua azione, e si colloca tra la forma meno intensa di dolo cosiddetto eventuale (che ricorre quando la realizzazione, non perseguita, del fatto, si presenta all'agente solo come possibile) e quella pił intensa di dolo cosiddetto intenzionale (che ricorre quando la realizzazione del fatto č addirittura lo scopo perseguito dall'agente). La forma del dolo diretto (non intenzionale) č pienamente compatibile con il tentativo.

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