Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45159 del 8 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'abrogazione integrale della legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), operata dall'art. 2268, comma primo, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto dall'8 ottobre 2010, ha determinato l'"abolitio" del reato contravvenzionale previsto dall'art. 10, comma secondo della legge citata per gli interventi di modifica, restauro o manutenzione che abbiano determinato la perdita, il danneggiamento irreparabile o l'alterazione essenziale delle vestigia belliche specificate nell'art. 1, comma secondo, lettere a), b), c), e) della stessa legge, con la conseguenza che la successiva soppressione della norma abolitrice, operata dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, avendo determinato la "nuova entrata in vigore" della fattispecie incriminatrice, non può retroagire ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto da ultimo citato, ostandovi il principio dell'irretroattività della pena sancito dall'art. 2 cod. pen.

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