Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8366 del 2 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identitā degli altri non č punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.