Cassazione penale Sez. I sentenza n. 916 del 11 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché, successivamente alla sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti con riferimento a una pluralitą di fatti legati dal vincolo della continuazione, decada, per mancata conversione, il decreto legge che aveva previsto come reato quei fatti, viene meno il fondamento della richiesta di patteggiamento nei termini in cui essa č stata formulata. Ne consegue che, in mancanza di specificazione, in sentenza, della violazione ritenuta pił grave, ne va disposto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento ai residui reati. (Fattispecie relativa a pena patteggiata in relazione, tra l'altro, anche al reato di volontaria sottrazione dello straniero al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato introdotto dal D.L. 13 aprile 1993, n. 107, non convertito nei termini).

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