Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26316 del 1 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

La normativa penalistica concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali all'estero prevista, nella specie, dal D.L. 10 luglio 2003 n. 165, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003 n. 219 e dalla L. 2 agosto 2006 n. 247 ha natura di legge temporanea. (In motivazione, la S.C. ha escluso che tale normativa abbia natura di legge eccezionale ).

(massima n. 2)

La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione č regolata non gią dalla disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma quinto, c.p., bensģ da quella di cui al precedente comma quarto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'applicabilitą della pił favorevole disciplina del c.p. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina anteriore a tale legge che rinviava al c.p. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilitą dell'art. 47 c.p.m.g. ).

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