Cassazione penale Sez. III sentenza n. 25035 del 22 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di retroattivitą della legge pił favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che abbiamo a regolare le procedure per lo svolgimento di attivitą, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni. (Nella specie, l'attivitą di recupero di rifiuti non pericolosi era stata avviata dall'imputato previa comunicazione di inizio attivitą inviata alla competente Provincia ma in difetto del nulla osta comunale, necessario all'epoca dei fatti, e non pił richiesto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Reg. Lombardia n. 8 del 2007).

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