Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6297 del 3 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, e quindi anche quelle relative alla detenzione domiciliare, non attengono alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa. Esse, pertanto, non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell'art. 2 del codice penale, né il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, la detenzione domiciliare è disposta dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, a fronte di richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, aveva applicato la misura della detenzione domiciliare, in forza dello ius superveniens, osservando che, in base a quest'ultimo, non si pone più un'alternativa tra detenzione domiciliare e carcere, bensì tra la prima e la libertà conseguente all'eventuale differimento, da concedere solo quando non si debba o non si possa, in concreto, disporre la misura alternativa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.