Cassazione civile Sez. II sentenza n. 216 del 12 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di servitù prediali, l'estensione e le modalità di esercizio del diritto, ove non siano desumibili dal titolo, devono essere individuate mediante i criteri previsti dagli artt. 1064 cod. civ., secondo cui il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne, e 1065 cod. civ., per il quale la servitù è costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del titolare di una servitù di passaggio su una strada carraia, destinata ad uso agricolo, ad asfaltare la strada medesima, sul rilievo che la realizzazione dell'asfaltatura, non prevista nel titolo, non era necessaria ai fini del predetto uso).

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