Cassazione civile Sez. II sentenza n. 30606 del 30 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attore che proponga una domanda di accertamento della proprietą ed abbia la materiale disponibilitą della cosa oggetto del preteso diritto, in virtł di un possesso acquistato con violenza o clandestinitą, ovvero sulla cui legittimitą sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza, in relazione alle particolaritą del caso concreto, ha l'onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica, non ricorrendo in tali ipotesi la presunzione di legittimitą del possesso, che giustifica l'attenuazione del rigore probatorio qualora l'azione di accertamento della proprietą sia proposta da colui che sia nel possesso del bene. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, avendo erroneamente qualificato come azione di rivendicazione la domanda proposta, non aveva affrontato la questione circa l'onere probatorio in materia di azione di accertamento della proprietą, né compiuto alcuna indagine sulla natura del possesso esercitato dall'attore, il quale assumeva di essere nella materiale disponibilitą del bene per averne conseguito un sequestro giudiziario, volto a paralizzare un interdetto possessorio ottenuto dai convenuti).

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