Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11448 del 3 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze nelle costruzioni, il principio che la soluzione costruttiva - a distanza legale, in aderenza o in appoggio - può essere mutata ove la situazione lo consenta opera incondizionatamente quando la soluzione originaria sia legittima e non quando il preveniente abbia agito in giudizio per eliminare una situazione illegittima; in tale ultimo caso, l'eccezione riconvenzionale con la quale il convenuto deduca l'intenzione di modificare la costruzione in modo da realizzare una tra le soluzioni legittime nell'ambito del meccanismo della prevenzione non è sufficiente a paralizzare la domanda di demolizione, occorrendo accertare che il proposito del prevenuto sia serio e concretamente realizzabile.

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