Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8259 del 22 aprile 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di divisione ereditaria, mentre il pagamento del conguaglio in danaro, di cui all'art. 728 cod. civ., è previsto per compensare l'ineguaglianza in natura delle quote e, dunque, prescinde dal consenso del coerede al quale sia imposto, il conguaglio stabilito dall'art. 720 cod. civ., in quanto destinato a facilitare la divisione di immobili non comodamente divisibili e tale, perciò, da alterare la proporzionale distribuzione dei beni tra i condividenti, impone, invece, il consenso degli stessi.

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