Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 20600 del 30 settembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalitą principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. č quella di tutelare la dignitą del lavoratore e di proteggere l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unitą produttiva ad un'altra, intendendo per unitą produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneitą ad esplicare, in tutto o in parte, l'attivitą dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attivitą produttiva aziendale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che, con riferimento a tre punti di vendita di uno stesso supermercato, tutti ubicati nell'ambito del territorio comunale della stessa cittą di notevoli dimensioni, aveva apoditticamente ritenuto non trattarsi di distinte unitą produttive ai fini dell'applicazione della tutela di cui all'art. 2013 cod. civ.).

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